Casi in cui l’annullamento è escluso
La disciplina vigente prevede che, trascorsi 220 giorni senza il previsto riscontro dell’ente, il debito possa essere annullato; l’effetto non opera però per motivi diversi da quelli normativamente previsti e in alcune specifiche fattispecie.
Quale controllo può svolgere Agenzia Entrate-Riscossione
Specifica la Corte che anche il motivo relativo al difetto di potere valutativo dell’Agente della riscossione, secondo il quale l’Agente della riscossione sarebbe privo di qualsivoglia potere di verifica preliminare, non può essere accolto. Infatti, imporre all’Agente della riscossione la trasmissione agli enti impositori di istanze palesemente inconferenti o documentalmente irriferibili ai ruoli oggetto di riscossione comporterebbe un aggravio procedimentale incompatibile con i principi di efficienza amministrativa.
Nella fattispecie in esaminata, l’Agente della riscossione non ha svolto alcuna valutazione di merito sulla fondatezza della pretesa tributaria, limitandosi a rilevare l’assoluta inconferenza della documentazione prodotta.
Sospensione della riscossione e riesame del debito: due strumenti diversi
Si tratta, dunque, di una attività che integra una mera verifica formale di corrispondenza documentale, in coerenza con il ruolo attribuito al concessionario nell’ambito della procedura.
I 220 giorni non trasformano qualunque istanza in un meccanismo automatico di cancellazione.
L’annullamento dopo 220 giorni non è una conseguenza della mera inerzia successiva a qualsiasi istanza: presuppone l’attivazione della procedura nelle condizioni previste dalla legge.
Inoltre, il comma 540 esclude l’effetto automatico in alcuni casi, tra cui motivi diversi da quelli indicati nel comma 538 e determinate ipotesi di sospensione o sentenza non definitiva.
Quali atti non rientrano nella procedura
Agenzia Entrate-Riscossione chiarisce che non rientrano, ad esempio, gli atti non notificati dall’Agente della riscossione, come determinati avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o avvisi di addebito INPS: in questi casi bisogna rivolgersi direttamente all’ente creditore.
Cosa succede dopo l’istanza
Ricevuta una domanda rituale, Agenzia Entrate-Riscossione sospende le procedure e trasmette la richiesta all’ente creditore, cui compete la verifica sostanziale della pretesa.
L’ente potrà quindi:
- confermare il debito;
- disporre lo sgravio;
- confermare la sospensione;
- comunicare il rigetto.
Esempio operativo
Un contribuente riceve una cartella relativa a un tributo già pagato prima della formazione del ruolo. Presenta entro 60 giorni l’istanza di sospensione e allega:
- copia della cartella;
- ricevuta del pagamento;
- elementi che consentono di collegare il versamento al debito.
- La domanda rientra nella procedura.
Diversamente, se il contribuente si limita a scrivere:
“il debito non è dovuto”
senza indicare la causa né produrre documenti riferibili alla cartella, non può pretendere che si attivi automaticamente il meccanismo di annullamento.
Istanza di sospensione: conclusioni operative
La sentenza della CGT dell’Emilia-Romagna ribadisce quindi una distinzione fondamentale: la sospensione legale della riscossione non costituisce un rimedio generalizzato contro qualsiasi contestazione del debito, ma un procedimento speciale utilizzabile soltanto nelle fattispecie individuate dalla legge.
Perché il meccanismo possa operare occorre verificare:
- che l’atto rientri tra quelli interessati dalla procedura;
- che la domanda sia tempestiva;
- che venga indicata una causa prevista dalla legge;
- che la causa sia supportata da documentazione pertinente;
- che vi sia corrispondenza tra documenti prodotti e carichi oggetto di riscossione
L’Agente della riscossione può quindi svolgere una verifica preliminare di carattere formale, senza entrare nel merito della fondatezza fiscale della pretesa. Se la documentazione è manifestamente inconferente rispetto al carico, non può ritenersi ritualmente attivato il meccanismo che conduce alla sospensione e, nei casi previsti, all’annullamento automatico.