Agevolazione prima casa: il riacquisto, in Italia, da parte di cittadini italiani residenti all’estero

Alcuni chiarimenti del Fisco in tema di riacquisto di prima casa in Italia da parte di cittadini italiani residenti all’estero. Per usufruire dell’agevolazione valgono gli stessi requisiti previsti per i residenti in Italia?

Prima casa: riacquisto di immobile in Italia per il cittadino residente all’estero

I chiarimenti del Fisco

Agevolazione prima casa: il riacquisto, in Italia, da parte di cittadini italiani residenti all'estero

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla (in)sussistenza, per il cittadino italiano residente all’estero, dell’obbligo di trasferire, entro 18 mesi dalla data di acquisto, la propria residenza nel Comune in cui ha riacquistato una nuova abitazione ricorrendo alle agevolazioni fiscali previste per la “prima casa”, ossia mediante il riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota I.V.A. in misura ridotta per l’acquisto di case adibite ad abitazione principale.
Nel caso di specie, l’istante rappresentava di aver acquistato un primo immobile in Italia, destinandolo ad abitazione principale (con contestuale richiesta delle relative agevolazioni fiscali) e di averlo alienato nel quinquennio successivo, onde acquistare altro immobile, sempre
situato in Italia e sempre da adibire a prima casa.
Il contribuente, richiamate le circolari dell’Agenzia n. 19/E del 2001 e n. 38/E del 2005, nonché la sentenza della Suprema Corte n. 15617/2014, ritiene che tale obbligo non sussista, considerato che la ratio dell’agevolazione fiscale vorrebbe riconoscere l’esonero, a favore di
coloro che lavorano all’estero, della correlazione tra residenza e Comune di ubicazione dell’immobile.
Il parere, reso dall’Agenzia sulla base delle circostanze rappresentate dall’istante, prende le mosse dal tenore letterale delle norme applicabili al caso sottopostole.

Le conclusioni favorevoli al contribuente residente all’estero

Ciò posto, l’agevolazione fiscale oggetto di interpello trova il proprio fondamento normativo nel D.P.R. n. 633/1972 e, più precisamente, nella Tabella (Parte II) ad esso allegata, laddove è previsto che si applica l’aliquota I.V.A. del 4% per le cessioni di «case di abitazione […], ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», ovvero nelle seguenti ipotesi:

  • immobile ubicato nel territorio del comune ove l’acquirente abbia stabilito (o stabilisca, nei 18 mesi successivi all’acquisto) la propria residenza o, comunque, ove l’acquirente svolga la propria attività;
  • immobile ubicato nel territorio del comune ove il soggetto da cui dipende l’acquirente abbia sede o eserciti la propria attività, qualora l’acquirente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro;
  • e immobile acquistato quale prima casa in Italia, qualora l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero.

Un’agevolazione, quella di cui sopra, che decade sia quando l’acquirente abbia rilasciato dichiarazioni mendaci nell’atto di acquisto sia, comunque, quando l’immobile sia rivenduto nel quinquennio successivo alla data del rogito (ved. Tabella –Parte II– sopra citata).

Senonché, giusta la previsione di cui al comma IV della Nota II bis, le decadenze dall’agevolazione fiscale “prima casa” non trovano applicazione qualora il contribuente acquisti, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale del bene, altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha dunque confermato quanto già chiarito con le proprie circolari n. 1 del 1994, n. 19/E del 2001 e n. 38/E del 2005, ovvero che il cittadino italiano emigrato all’estero può sempre beneficiare dell’agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, allorché l’immobile acquistato costituisca l’abitazione principale del contribuente nel territorio italiano, anche nel caso di riacquisto infrannuale di altro immobile in Italia.

Fonte: Agenzia Entrate Risposta a interpello n. 627 del 27/9/2021.

A cura di Andrea Ziletti – 15 novembre 2021

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