Fermo amministrativo
e prova rigorosa della strumentalità del mezzo

Il fermo amministrativo sugli autoveicoli può essere impugnato solo dimostrando in modo rigoroso la reale strumentalità del mezzo all’attività d’impresa o professionale.
La giurisprudenza tributaria richiede una prova concreta dell’indispensabilità del
veicolo, non essendo sufficiente il semplice necessario utilizzo per recarsi al lavoro.
Le ultime pronunce confermano un orientamento restrittivo che pone l’onere
probatorio interamente a carico del contribuente.

Attenzione ai fermi amministrativi sugli autoveicoli! La giustizia tributaria chiede, infatti, una rigorosa prova del requisito della strumentalità al fine di opporsi ad eventuali fermi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sul punto, il quadro normativo è stringente e ancor più lo è la giurisprudenza.
L’art. 86, secondo comma, del DPR 602/1973, prevede espressamente che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.

Quanto alla giurisprudenza si veda, ad es. quanto statuito dalla recente sentenza n. 94/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna: il ricorrente sosteneva che il fermo amministrativo del mezzo fosse illegittimo in quanto bene strumentale allo svolgimento della sua attività di lavoratore dipendente presso l’Aeroporto di Bologna.
Asseriva il medesimo che “… svolge la sua attività lavorativa presso l’aeroporto Marconi di Bologna, aperto h 24, con turni di lavoro notturni con inizio alle 21 pm e fine alle 6 am” e che i suoi turni “presso l’Aeroporto di Bologna (molte volte inizio turno alle 4 am) non gli consentirebbero di raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi in quanto assenti a tale ora”.
Tutte circostanze, secondo la Corte di Bologna, non provate circostanziatamente. Allo stato – in assenza di prova – secondo i Giudici tributari appare improbabile la difficoltà a raggiungere lo scalo, che risulta – invece – ben servito.

L’onere della prova quindi grava sul ricorrente – cioè sul soggetto attinto dal provvedimento. Questi si era limitato, infatti, ad eccepire la difficoltà e scomodità di raggiungere la propria sede di lavoro per l’asserito svolgimento di turni di lavoro notturno.
La giurisprudenza con riferimento agli autoveicoli è prudente e chiede una delibazione sulla strumentalità. Nel caso dedotto, tra l’altro, è mancata anche la prova sulla “indispensabilità”. Il ricorrente, come detto, non ha provato né l’impossibilità né l’inesistenza di un mezzo di trasporto alternativo per i propri spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici (per esempio depositando l’orario di lavoro e l’orario dei mezzi che servono il luogo di lavoro).
Anche la sentenza n. 658/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna chiede una effettiva e dimostrata strumentalità dell’auto asservita all’esercizio della professione come elemento che, in buona sostanza, consente di una sorta di “protezione” dal fermo amministrativo.
Nel caso di specie, a parere della Corte non è stata fornita un’adeguata, sufficiente e specifica prova che il bene usato per l’esercizio dell’attività professionale (es. fatture, contratti, trasferte) possieda quei requisiti funzionali fondamentali per poter essere considerato un mezzo necessario all’esecuzione dell’attività e attestare così un “legame stretto” tra auto e produzione di reddito.

Conclude la Corte: “Deve infatti ritenersi che, come si desume letteralmente dal disposto dell’art. 86, comma 2, del D.P.R 602 del 1973, modificato dal DL 69 del 2013, spetta al debitore dimostrare che il bene oggetto dell’iscrizione di fermo amministrativo è un bene mobile strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, senza che a tal fine sia sufficiente dimostrare la propria qualità imprenditoriale o professionale e, nel caso di veicolo, la titolarità dello stesso, non potendo neppure trarre elementi di prova favorevoli dalla propria dichiarazione dei redditi e dalle detrazioni dei costi ivi applicate, occorrendo al contrario provare l’indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell’esercizio dell’attività di cui sopra e per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, e non per altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene (come nel caso di veicoli la semplice utilizzazione per fini di spostamento).”

I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l’acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l’inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell’ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell’automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali (Ordinanza Cassazione n. 7156/2025).
Non è sufficiente, quindi, limitarsi a sostenere che l’autoveicolo di proprietà sia indispensabile per gli spostamenti nell’esercizio dell’attività senza offrire tuttavia supporti logico-documentali a testimonianza delle concrete condizioni di esercizio della stessa. Certamente non basta la semplice iscrizione dell’auto nel registro dei beni ammortizzabili o comprovare la titolarità del bene al fine di provare la partecipazione indispensabile dell’auto all’attività professionale. Prova che deve essere fornita dal ricorrente essendo ritenuta priva di pregio la circostanza che l’onere della prova venga traslata in capo all’Ufficio circa la sussistenza della più volte citata strumentalità.

 

Articolo di Andrea Ziletti – Brescia, Venerdì 20 febbraio 2026

Via Solferino 3 – 25122 Brescia (BS)
Tel. 030292224 – Fax. 030294027
Mail: segreteria@studiolegaleziletti.it – Pec: andrea.ziletti@brescia.pecavvocati.it