Frontalieri Italia-Svizzera:
il datore di lavoro fuori dalla fascia di confine non fa perdere il regime fiscale

Il nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto fondamentale dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri: per accedere al regime fiscale agevolato conta il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa e non la sede legale del datore di lavoro. Un chiarimento destinato ad avere effetti concreti per imprese, professionisti e lavoratori operanti nelle aree di confine.

Per applicare il regime fiscale previsto dall’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri rileva il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa, mentre è irrilevante che la sede del datore di lavoro sia ubicata fuori dalla fascia di confine.

Quando si applica il regime fiscale dei frontalieri Italia-Svizzera

Per beneficiare del regime fiscale previsto dal nuovo Accordo tra Italia e Svizzera non è sufficiente verificare dove ha sede il datore di lavoro. Occorre invece accertare dove il lavoratore svolge concretamente la propria attività, oltre al rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo del 23 dicembre 2020. Con una recente risposta l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento destinato ad
avere ricadute concrete per molti lavoratori e imprese che operano tra Italia e Svizzera. Il tema affrontato riguarda l’applicazione del nuovo Accordo sui lavoratori frontalieri entrato in vigore nel 2024 ed in particolare il peso da attribuire alla localizzazione della sede del datore di lavoro.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una lavoratrice residente nel Canton Ticino, in un Comune svizzero situato nella fascia di confine con l’Italia, dipendente di una società italiana con sede legale in Veneto e che presta però la propria attività esclusivamente in Lombardia. Si tratta di una particolare fattispecie di “frontaliera al contrario”: residente in Svizzera, dipendente di un’impresa italiana ed operativa quotidianamente nell’area di frontiera italiana. La questione è particolarmente rilevante perché numerose imprese italiane, pur avendo sede legale fuori dalle regioni di confine, impiegano personale che presta stabilmente attività lavorativa nelle aree individuate dall’Accordo Italia-Svizzera.
La risposta dell’Agenzia chiarisce definitivamente quale elemento territoriale debba essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione del regime fiscale dei frontalieri.
Il dubbio interpretativo sulla sede del datore di lavoro Il dubbio nasce dal fatto che il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera individua con precisione le aree di frontiera interessate dalla disciplina speciale ma, nel caso concreto, la sede legale del datore di lavoro si
trova in una regione che non rientra tra quelle individuate dall’intesa bilaterale. Da qui la domanda: la circostanza che l’azienda abbia sede in Veneto può impedire l’applicazione del regime fiscale previsto per i lavoratori frontalieri?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente chiara (interpello n. 126 del 2026) e si fonda su una interpretazione letterale delle disposizioni contenute nell’Accordo del 23 dicembre 2020. I tecnici dell’Amministrazione ricordano innanzitutto che la definizione di lavoratore frontaliere richiede, tra gli altri requisiti, che l’attività di lavoro dipendente sia svolta nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente. Per quanto riguarda l’Italia, tale area comprende la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.

Conta il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa

Analizzando il testo dell’Accordo, l’Agenzia osserva che il requisito territoriale è riferito esclusivamente al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa. Diversamente, per il datore di lavoro la norma non richiede che esso sia stabilito nell’area di frontiera, ma soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. In residenza in un Comune situato entro la fascia di confine e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nelle aree italiane individuate dalla normativa. L’elemento determinante diventa quindi il luogo in cui il lavoratore esercita concretamente la propria attività e non la collocazione geografica degli uffici amministrativi o della sede legale dell’impresa.
Le conseguenze operative per imprese e lavoratori La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate evita interpretazioni eccessivamente restrittive ed appare del tutto coerente con la finalità del nuovo Accordo che mira a disciplinare i rapporti di lavoro transfrontalieri sulla base della realtà economica e operativa delle prestazioni svolte. Tale chiarimento, peraltro, assume particolare rilevanza in un contesto economico nel quale molte aziende, pur avendo sede in regioni lontane dal confine svizzero, impiegano personale che opera stabilmente nelle province del Nord Italia interessate dalla disciplina frontaliera; inoltre contribuisce a rafforzare la certezza applicativa del nuovo Accordo Italia-Svizzera, evitando interpretazioni formalistiche che avrebbero potuto escludere dal regime agevolato numerosi lavoratori frontalieri impiegati nelle aree di confine da imprese aventi sede in altre regioni italiane.

Cosa cambia in pratica ai frontalieri Italia-Svizzera?

 

 – La sede legale dell’impresa può trovarsi in qualsiasi regione italiana;

 – Il lavoratore deve operare nell’area di frontiera individuata dall’Accordo;

 – Il datore deve essere residente nell’altro Stato contraente;

 – Resta necessario verificare tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina dei frontalieri.

Frontalieri Italia-Svizzera: quando si applica il regime fiscale agevolato

Per verificare l’applicazione del nuovo Accordo è opportuno controllare che siano contemporaneamente presenti i seguenti requisiti:
 – residenza del lavoratore nell’area di frontiera prevista dall’Accordo;
 – attività lavorativa svolta nell’area di frontiera dell’altro Stato;
 – datore di lavoro residente nell’altro Stato contraente;
 – rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo del 23 dicembre 2020.

La sede legale del datore di lavoro non deve necessariamente trovarsi nella fascia di confine.

FOCUS TECNICO Frontalieri Italia-Svizzera

L’interpello n. 126/2026 conferma che il requisito territoriale riguarda esclusivamente il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il datore di lavoro è invece sufficiente la residenza fiscale nell’altro Stato contraente,
indipendentemente dalla regione nella quale è ubicata la sede legale.
L’interpretazione è perfettamente coerente con il testo dell’Accordo Italia-Svizzera.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Il chiarimento elimina un’importante incertezza interpretativa.
Le imprese con sede fuori dalla fascia di confine possono continuare ad applicare il regime dei frontalieri qualora il personale svolga concretamente l’attività nelle aree territoriali individuate dall’Accordo.
Per consulenti del lavoro e commercialisti si riduce quindi il rischio di contestazioni fondate
esclusivamente sulla localizzazione della sede aziendale.

FAQ

La sede del datore di lavoro deve trovarsi nella fascia di confine?
No. È sufficiente che il datore di lavoro sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente.

Qual è il requisito territoriale realmente rilevante?
Il luogo in cui il lavoratore svolge concretamente l’attività lavorativa.

L’interpello riguarda solo il caso esaminato?
No. Il principio interpretativo espresso dall’Agenzia può essere utilizzato come riferimento anche per situazioni analoghe.

Quale documento chiarisce questo principio?
La risposta ad interpello n. 126/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

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