Notifiche: Agenzia entrate deve fornire la prova della corretta procedura di notificazione

Torniamo su un caso di notifica a destinatario irreperibile: qual è la procedura corretta da seguire?

La notifica della cartella esattoriale in caso di irreperibilità del destinatario, temporaneamente assente nel momento della consegna, è inesistente se l’ufficio finanziario non fornisce la prova della corretta procedura di notificazione.


Infatti l’amministrazione deve compiere tutti gli adempimenti di cui al combinato disposto degli art. 140 codice procedura civile e 60, comma 1, lett. b/bis, del Dpr n. 600/1973, che prevedono, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l’invio oltre che della raccomandata contenente l’atto impositivo, anche l’invio di una seconda raccomandata informativa circa il tentativo di notifica (sentenza CTR Puglia del 12/9/2022).

Questa interessante sentenza ribadisce l’orientamento maggioritario della Suprema Corte atteso che l’invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale
della notifica, sia se eseguita dai messi comunali o dai messi speciali, essendo necessaria detta raccomandata anche nel caso in cui l’atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (cfr. Cassazione 2868/2017).

Procedura di notifica: la normativa

La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti. del codice procedura civile e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992.


La notifica è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché di messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziari ossia può essere “brevi mani” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o mediante il servizio postale.


In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento: la notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.

La notifica in caso di irreperibilità del destinatario

L’art. 140 codice procedura civile stabilisce, altresì, che in caso di irreperibilità (relativa), incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica dandone notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa): in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario.


La raccomandata informativa è lo strumento attraverso cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario che vista l’irreperibilità o il rifiuto di ricevere la notifica a lui diretta, la copia dell’atto è stata depositata presso la casa comunale ai sensi del citato art. 140 codice procedura civile; essa segue le regole previste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, atteso che non tiene conto dell’atto da notificare ma fornisce solo notizia del deposito dello stesso nella casa comunale.


In tema di cartella esattoriale, si rappresenta che con provvedimento del 17 gennaio 2022 è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione con decorrenza 1° gennaio 2022 che, ai sensi della modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione (art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999) “non contiene più l’addebito al contribuente degli oneri di riscossione”.


L’art. 3-bis della Legge n. 53/1994 prevede che l’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente risulti da pubblici elenchi e tra questi i Registri della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 179/2012, art. 16, comma 12, consultabile tramite area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Il caso in esame

Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado eccependo l’inesistenza e/o l’irritualità dei documenti attestanti le notifiche di alcune cartelle esattoriali nonché l’errato termine di prescrizione decennale della pretesa tributari;

mentre l’Agenzia entrate-riscossione sia in primo che secondo grado non ha fornito la prova della notifica dell’atto né dell’invio della seconda raccomandata.
I giudici della CTR adita hanno ritenuto che tutte le tre notifiche delle cartelle di pagamento sono state eseguite in presenza di una c.d. “irreperibilità relativa del destinatario”, temporaneamente assente al momento dell’accesso al suo domicilio, ove il messo notificatore aveva dichiarato di aver effettuato la notifica a persona di famiglia (moglie).
Pertanto, al fine di porre in essere una corretta, efficace, valida notifica è necessario che risultino assolti tutti gli adempimenti di cui al combinato disposto dell’art. 140 Cpc, dell’art. 26 Dpr n. 602/1973 e dell’art. 60 Dpr n. 600/1973.
La commissione ha rilevato che manca agli atti la prova valida dell’esistenza della lettera raccomandata informativa, dell’avvenuta spedizione di quest’ultima, nonché la prova della ricezione della stessa da parte del destinatario dell’atto impositivo; e che anche in appello l’amministrazione ha inteso assolvere l’onere probatorio richiesto e che i giudici di prime cure non hanno fornito le ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e da chiari riferimenti giurisprudenziali, per cui le notifiche potevano ritenersi regolari.
Sul tema della inesistenza delle notifiche eseguite per vizi del procedimento di notificazione, attese le recenti sentenze di merito e di legittimità, richiamate e depositate dalla difesa del ricorrente, il collegio non ha inteso discostarsi, per cui ha ritenuto che le notifiche della cartelle di pagamento effettuate dall’ufficio sono inesistenti, con conseguente nullità della sottesa pretesa impositiva.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dei contrasti in seno alla giurisprudenza sulle questioni trattate.

Un po’ di Giurisprudenza

Se la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 codice procedura civile; il deposito di tale avviso non può essere sostituito dall’esibizione di copia della stampa degli
esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di
ricevimento di raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cassazione n. 32358/2022).


In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, codice procedura civile, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziario; dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della procedura di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio, il suo difetto rende illegittimo il procedimento (Cassazione n. 14093/2022).


E’ nulla la notifica della cartella esattoriale effettuata dal messo comunale mediante consegna alla moglie del destinatario, senza l’invio della raccomandata informativa. L’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, codice procedura civile anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia (moglie), ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte
A tale riguardo deve essere fornita dall’amministrazione finanziaria la prova della spedizione e della ricezione di tale raccomandata, pena la nullità dell’atto (Cassazione n. 27446/2022).


Sul tema è già intervenuta la Cassazione a sezioni unite la quale- a conferma dell’orientamento prevalente -, ha ritenuto che solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può
essere prova della regolare notifica dell’atto del fisco, in caso di assenza temporanea (relativa) del destinatario e questa soltanto deve essere prodotta in giudizio dall’Ufficio finanziario, non essendo sufficiente la produzione della ricevuta di invio della raccomandata informativa (Cassazione, SU, n. 10012/2021) Se la notifica di un atto tributario (cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) venga inoltrato con la procedura di c.d. irreperibilità
relativa, a mente dell’art. 140 c.p.c., deve essere data prova dell’invio della suddetta raccomandata al destinatario; in assenza di idonea produzione documentale – gravante sul resistente – la medesima notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici (Cassazione n. 1699/2019).


In tema di cartella di pagamento, è valida la notifica eseguita con il rito della irreperibilità relativa e cioè con il tentativo del messo che, attesa l’assenza del destinatario, provvede al deposito presso la casa comunale dell’atto e, successivamente, all’ affissione dell’avviso di deposito. In tale ipotesi l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 non prevede come obbligatorio l’invio della seconda raccomandata che informa del deposito. (CTR Lazio n. 344/2021).

Non è provata l’effettiva notifica dell’atto impositivo qualora questa sia contestata in giudizio da parte del contribuente, e l’l’ufficio finanziario rimasto dapprima contumace, non depositi in udienza ricevuta adeguata a comprovare l’assolvimento della suddetta formalità.
Non è possibile presumere che la notifica abbia avuto regolarmente luogo solamente in base alla produzione dell’estratto meccanografico della cartella comunicata (CTR Emilia-Romagna n 0208/2020). Ai fini della notificazione dell’atto impositivo ad un contribuente temporaneamente assente (c.d. irreperibilità relativa), il perfezionamento del procedimento notificatorio attuato ai sensi dell’art. 140 Cpa, è rappresentato dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o dal ritiro del plico presso l’ufficio postale; in mancanza di tali condizioni la notificazione deve ritenersi nulla (CTP Biella n. 72/02/2020)procedimento (Cassazione n. 14093/2022).


E’ nulla la notifica della cartella esattoriale effettuata dal messo comunale mediante consegna alla moglie del destinatario, senza l’invio della raccomandata informativa. L’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, codice procedura civile anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia (moglie), ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte
A tale riguardo deve essere fornita dall’amministrazione finanziaria la prova della spedizione e della ricezione di tale raccomandata, pena la nullità dell’atto (Cassazione n. 27446/2022).


Sul tema è già intervenuta la Cassazione a sezioni unite la quale- a conferma dell’orientamento prevalente -, ha ritenuto che solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell’atto del fisco, in caso di assenza temporanea (relativa) del destinatario e questa soltanto deve essere prodotta in giudizio dall’Ufficio finanziario, non essendo sufficiente la produzione della ricevuta di invio della raccomandata informativa (Cassazione, SU, n. 10012/2021) Se la notifica di un atto tributario (cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) venga inoltrato con la procedura di c.d. irreperibilità
relativa, a mente dell’art. 140 c.p.c., deve essere data prova dell’invio della suddetta raccomandata al destinatario; in assenza di idonea produzione documentale – gravante sul resistente – la medesima notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici (Cassazione n. 1699/2019).


In tema di cartella di pagamento, è valida la notifica eseguita con il rito della irreperibilità relativa e cioè con il tentativo del messo che, attesa l’assenza del destinatario, provvede al deposito presso la casa comunale dell’atto e, successivamente, all’ affissione dell’avviso di deposito. In tale ipotesi l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 non prevede come obbligatorio l’invio della seconda raccomandata che informa del deposito. (CTR Lazio n. 344/2021). Non è provata l’effettiva notifica dell’atto impositivo qualora questa sia contestata in giudizio da parte del contribuente, e l’l’ufficio finanziario rimasto dapprima contumace, non depositi in udienza ricevuta adeguata a comprovare l’assolvimento della suddetta formalità.
Non è possibile presumere che la notifica abbia avuto regolarmente luogo solamente in base alla produzione dell’estratto meccanografico della cartella comunicata (CTR Emilia-Romagna n
0208/2020).

Ai fini della notificazione dell’atto impositivo ad un contribuente temporaneamente assente (c.d. irreperibilità relativa), il perfezionamento del procedimento notificatorio attuato ai sensi dell’art. 140 Cpa, è rappresentato dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o dal ritiro del plico presso l’ufficio postale; in mancanza di tali condizioni la notificazione deve ritenersi nulla (CTP Biella n. 72/02/2020).

A cura di Enzo Di Giacomo

Via Solferino 3 – 25122 Brescia (BS)
Tel. 030292224 – Fax. 030294027
Mail: segreteria@studiolegaleziletti.it – Pec: andrea.ziletti@brescia.pecavvocati.it