Assegnazione agevolata dei beni ai soci: inapplicabile se il terzo beneficiario è privo
della qualifica di socio

L’Agenzia delle Entrate non approva l’interpretazione avanzata da una società che intende applicare un
regime agevolato nell’assegnazione di beni immobili ad un socio il quale, ai sensi dell’art. 1411 Codice
Civile, stipula direttamente a favore di un terzo.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello formulato da una società commerciale sull’applicabilità del regime di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti riguardante l’assegnazione di beni immobili non strumentali all’esercizio dell’attività di impresa ai soci.
In modo particolare, l’Agenzia si è dovuta esprimere sull’applicabilità del regime nel caso in cui il socio assegnatario avesse deciso di deviare a favore di un terzo gli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1411 codice civile.

Assegnazione agevolata dei beni non strumentali ai soci: il caso all’esame del Fisco

La società Alfa S.r.l. intendeva assegnare ai soci Tizio, Caio e Sempronio alcuni immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali.


Nell’atto di assegnazione, tuttavia, uno dei soci assegnatari affermava di volersi avvalere del contratto a favore di terzi di cui all’art. 1411 codice civile con beneficiario un soggetto estraneo alla compagine sociale: ritenendo la fattispecie controversa la società Alfa chiedeva se il regime agevolato fosse applicabile nel caso di specie.


Il regime previsto dalla legge di cui sopra consta nelle seguenti agevolazioni:
possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari all’8% sulle plusvalenze realizzate
sui beni assegnati/ceduti ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione o del 10,5% in mancanza di operatività della società nei due esercizi precedenti all’assegnazione;

  • Applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni di assegnazione;

  • Possibilità di scegliere, ai fini della determinazione della plusvalenza (base imponibile dell’imposta sostitutiva), se far riferimento al valore normale oppure al valore catastale;

  • Riduzione del 50%delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

  • La società prospettava all’Agenzia una soluzione secondo la quale la fattispecie rientrasse in quelle agevolabili.


Ciò in quanto la Cassazione stabilisce che il terzo beneficiario di cui all’art. 1411 codice civile non assume “la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, cosicché la sua successiva adesione si pone come mera condicio iuris” (Cassazione n. 12447/1997).


Tanto premesso, la società istante riteneva rispettato il requisito secondo cui il bene veniva assegnato ai soci, dato che secondo l’interpretazione data all’art. 1411 codice civile dalla Corte di Cassazione non rileverebbe in alcun modo la deviazione degli effetti del contratto dal socio assegnatario al terzo beneficiario.

Soluzione individuata dal Fisco

L’Agenzia non aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente.
Pur riconoscendo che il terzo nell’art. 1411 codice civile non è parte del contratto ma si limitasolamente a profittare degli effetti stipulati da altri come ricostruito anche in più sentenze della Corte di Cassazione (fra tutte Cassazione, 3115/1995 e n. 1150/2005), l’Agenzia afferma che la ricostruzione dello schema contrattuale di cui all’art. 1411 codice civile ha l’unico effetto di trasferire i beni non in capo al socio assegnatario bensì al terzo beneficiario.
A detta dell’Agenzia, sarebbe applicabile di conseguenza quanto stabilito nella Circolare n. 26/E del 2016 (riguardante le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. b) TUIR)“Il socio assegnatario può, quindi, cedere senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall’assegnazione dell’immobile”. (Circolare 26/E del 2016, par. 6).
Inoltre, la stessa circolare prevederebbe la possibilità di assegnare i beni solamente in capo a soggetti che siano effettivamente soci (Circolare 26/E del 2016, par.2): l’assegnazione secondo lo schema contrattuale dell’art. 1411 codice civile garantirebbe, secondo l’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate, ad un terzo rispetto alla società un vantaggio che sarebbe consentito solamente ai soci della stessa.

 

A cura di Andrea Ziletti

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