Lavoratore distaccato all’estero:

trattamento fiscale della retribuzione

Qual è la tassazione applicata al lavoratore di azienda italiana distaccato all’estero?
Esaminiamo il caso di un lavoratore nominato CEO di una società infragruppo tedesca.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello formulato da una società commerciale riguardante il trattamento fiscale applicabile alla retribuzione di un lavoratore distaccato all’estero.
In modo particolare, la società istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate se, in virtù delle trasferte effettuate dal lavoratore in questione in Italia, venisse meno il requisito dell’esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all’estero.

Il caso: il lavoratore CEO di una consociata estera

La società istante, dal 1° gennaio 2022 distaccava un proprio dipendente in una società consociata tedesca (di seguito, anche “Consociata” o “Distaccataria”) affinché assumesse il ruolo di CEO nella stessa.
Nell’interesse di questa società distaccataria, il lavoratore effettuava trasferte in Paesi diversi dalla Germania e, in modo particolare, emergevano 32 giornate lavorative svolte in Italia, 83 giornate lavorative in Germania, 50 in Francia, 30 negli Stati Uniti e 22 in altri
Paesi.


L’Istante chiariva tuttavia che tali trasferte erano dovute al ruolo del lavoratore come CEO della Distaccataria, essendo venuto meno il ruolo da General Manager e Amministratore delegato dell’Istante ricoperto nel periodo antecedente il distacco.
Ciononostante, il Dipendente si considerava per il periodo di imposta del 2022 fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 51 comma 8-bis TUIR, avendo mantenuto la propria famiglia nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 TUIR e rientrando in Italia per tutti i periodi di ferie e nei fine settimana.


Tuttavia, il soggiorno all’estero del Lavoratore si protraeva per un tempo superiore ai 183 giorni stabiliti dall’art. 51 comma 8-bis TUIR.


Tutto ciò premesso e considerato, l’Istante chiedeva se in virtù delle trasferte effettuate in Italia venissero meno i requisiti dell’esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all’estero, previsti dalla citata disposizione.
L’Istante prospettava all’Agenzia una soluzione secondo la quale al lavoratore andasse applicato il regime speciale di cui all’art. 51 comma 8-bis TUIR, essendovi – a detta della stessa – il rispetto dell’esclusività e continuità del rapporto lavorativo prestato all’estero previsto dalla norma di cui sopra.

La tassazione del lavoratore italiano distaccato all’estero

L’Agenzia delle Entrate aderiva alla soluzione prospettata dall’Istante.
Secondo il dispositivo dell’art. 51 comma 8-bis TUIR, infatti il lavoratore dipendente è considerato residente all’estero se:


E’ inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale (cfr. circolare 13 maggio 2011, n.20/E, risposta 5.6);


L’attività lavorativa costituisce l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, conseguentemente, l’attività lavorativa è integralmente svolta all’estero. Per il rispetto di questo requisito è necessario che si stipuli un contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero, sebbene la collocazione non sia necessaria se il soggetto in questione stipula il contratto direttamente con una società estera (Circolare del Ministero del 16 novembre 2000 n. 207).
Inoltre la prestazione deve essere integralmente svolta all’estero, come ha chiarito la risoluzione 11 settembre 2007 n. 245/E;


Soggiorna per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi all’estero, che può avvenire anche nell’arco di due anni solari, come chiarito dalla circolare n. 207 del 2000.


Sempre secondo questa circolare inoltre, per il computo rilevano il periodo di ferie, le festività e i riposi settimanali.
Alla luce del rispetto dei requisiti di cui sopra, l’Agenzia conviene come nel caso in esame sia possibile applicare al Lavoratore il regime di cui all’art. 51 comma 8-bis TUIR, il quale prevede che:
“il reddito da lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio n.317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.398”.


Questo criterio si applica quindi a quei soggetti che, pur essendo fiscalmente residenti in Italia, svolgono un’attività lavorativa continuativa ed esclusiva all’estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 428/2023.

A cura di Andrea Ziletti

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